La definizione che il nuovo art. 1117 c.c. fornisce delle “parti comuni” è più articolata ed ampia e, al contempo, chiarisce la volontà del legislatore di considerare comuni tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, salvo poi elencarne alcune, ma anche in questo caso, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo. Il testo [...] continua a leggere »